STATUTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA
E REGOLAMENTO DEL GIURI' D'ONORE
CENNO STORICO
Nell'agosto dell'anno 1861, i Sigg. Cav. Giacomo Massei, Carlo Cinque e Prof. Annibale Parise, progettarono la fondazione di una società sotto il nome di GRANDE ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA, avendo per iscopo l'insegnamento e sviluppo della scherma (scuola napoletana) in tutti i battaglioni della Guardia Nazionale. Offertasi la Presidenza Onoraria a S.E. il compianto Generale Enrico Cialdini, in allora luogotenente Generale del Re in Napoli, l'illustre uomo accettava con lettera del 25 ottobre 1861 partecipando di aver destinata la somma di ducati seimila, come contribuzione all'iniziamento di quella società. Riconosciuta in tal guisa la grande Accademia Nazionale di Scherma, si aprì la sottoscrizione di coloro che avessero voluti essere soci fondatori, e fu redatto analogo verbale addì 9 gennaio 1862, dal quale risultano essere 10 i fondatori, e vennero eletti alle cariche sociali, il Generale M.to Ottavio Tupputi, Presidente, il Principe di Meliterno V. Presidente, l'Avv. Carlo Cinque Segretario. Dopo circa venti anni di prospera esistenza, la società veniva eretta per virtù di Regio Decreto del 21 novembre 1880 a Corpo morale e da allora conserva personalità giuridica di diritto privato.
TITOLO I- COSTITUZIONE, TITOLO, SEDE E DURATA DELL'ENTE
Articolo l
1.1 È costituita in Napoli l'Accademia Nazionale di Scherma-Ente Morale, attuale denominazione della Grande Accademia, in sigla ANS; essa, già riconosciuta con Regio Decreto del 21 novembre 1880, che oltre ad elevarla ad Ente Morale le conferiva la funzione di rilasciare il diploma di Maestro di scherma come da ultimo confermato con DPCM *Piano di riordino delle professioni*; è Membro d'Onore della Federazione Italiana Scherma (FIS).
1.2 L'Ente non ha fini di lucro: gli eventuali avanzi di gestione devono esser destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
1.3 La durata è illimitata.
1.4 A seguito dell'iscrizione al RUNTS si aggiungerà alla denominazione "ETS".
Articolo 2
2.1 La sede dell'Ente è stabilita in Napoli.
TITOLO II - SCOPO DELL'ENTE
Articolo 3
3.1 L'ente non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilità sociale come di seguito indicato.
Scopo dell'Ente è l'esercizio, il perfezionamento e la diffusione delle discipline schermistiche, lo sviluppo del tiro a segno e di ogni altro esercizio ginnico e sportivo, l'organizzazione di convegni, incontri di studio, dibattiti in tema di scherma, sport, cultura sportiva ed altro, la collaborazione con istituzioni sportive e culturali, la raccolta, valorizzazione e custodia (anche con la istituzione di apposita sezione museale) di pubblicazioni, documenti, oggetti e cimeli riferibili alla scherma in tutte le sue manifestazioni. La tutela, custodia, sviluppo e diffusione dell'archivio storico e della biblioteca.
3.2 L'Accademia Nazionale di Scherma, accanto alla funzione riconosciutale sin dal Decreto Reale 21 novembre 1880, che attualmente essa esercita ai sensi di quanto previsto nell'art. l, ha anche quella di curare il perfezionamento delle relative Categorie Magistrali, attuando gli specifici indirizzi elaborati dalla Commissione Tecnica. L'Ente cura la formazione propedeutica all'esame (iniziale) nonché la formazione permanente (continua), la documentazione, la ricerca scientifica e la diffusione culturale, in tutti gli ambiti schermistici, per i maestri diplomati. A tal fine, in quanto Membro titolare per l'Italia dell'Acadèmie d'Armes Internationale (AAI), rilascia a livello internazionale i diplomi dì «Moniteur», «Prévot, «Maitre d'Escrime», «Maitre d'Armes».
3.3 L'Ente adotta il sistema per la redazione delle referenzìazìoni e delle qualificazioni secondo il "Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente" (EQF), istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
3.4 Per il perseguimento delle finalità dell'ente il Consiglio di Amministrazione può nominare dei delegati territoriali.
3.5 Per il perseguimento delle finalità dell'ente il Consiglio di Amministrazione può istituire Accademia point e affiliare sezioni territoriali.
3.6 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (di cui all'art 5 CTS):
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dì cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, dì cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività dì interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative dì aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi dì cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi dì acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione dì beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio di amministrazione.
L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività dì interesse generale: sponsorizzazione, licensing, vendita dì gadget o dì servizi al dì fuori delle raccolte pubbliche dì fondi occasionali, shop con vendita vera e propria e continuativa;
Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Il presente articolo 3.6 entra in vigore in caso di iscrizione al RUNTS
TITOLO III- FONDO E RENDITE SOCIALI
Articolo 4
4.1 Il patrimonio sociale è costituito dal capitale ad oggi accantonato e dagli accantonamenti a riserva annualmente deliberati, oltre che dalle liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescere il patrimonio, dai beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell'Ente
4.2 Gli eventuali proventi dell'attività e avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neanche indirettamente, tra gli associati, ma devono essere impiegati nella realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.
4.3 In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea dispone la devoluzione del patrimonio sociale ad uno o più enti aventi scopi affini all'Accademia Nazionale di Scherma in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.
Articolo 5
5.1 Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nell'amministrarlo, l'ente osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e attenerne un'adeguata redditività con l'acquisto di immobili e titoli.
Articolo 6
6.1 Sono considerate come entrate sociali le rendite frutto del patrimonio sociale, i versamenti delle quote associative e di ogni altro introito ottenuto a ti tolo oneroso o gratuito, compresi eventuali finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati.
TITOLO IV- FORMAZIONE DELL'ENTE
Articolo 7
7.1 L'Accademia Nazionale di Scherma è composta di soci persone fisiche maggiorenni (pf) e soci persone non fisiche (pnf).
7.2 L'Accademia Nazionale di Scherma cura l'Albo dei docenti da essa stessa diplomati.
7.3 L'Accademia Nazionale di Scherma può attribuire ai non soci la qualifica di membro Onorario. Sono membri Onorari coloro che siano nominati tali dall'Assemblea per eminenti e segnalati servigi resi alla Patria o alle istituzioni, nonché eminenti personalità nel campo dello sport, della cultura e dell'arte, la cui presenza negli albi dell'Ente è motivo di grande prestigio; possono altresì essere nominati membri onorari coloro che abbiano compiuto rilevanti atti di munificenza in vantaggio dell'Ente.
7.4 I soci nominati Onorari conservano i diritti ed i doveri inerenti alla loro categoria.
7.5 La proposta di nomina a Onorario è fatta dal Consiglio di Amministrazione ad unanimità o per domanda firmata da almeno un quarto dei consiglieri.
7.6 La nomina a Onorario per le personalità che hanno reso segnalati e notevoli servigi alla Patria o alle istituzioni è fatta per acclamazione.
7.7 La nomina degli altri Onorari sarà fatta col sistema della votazione segreta.
Articolo 8
8.1 Sono, allo stato soci tutti coloro che si trovano fino ad oggi annotati con tale qualità nell'Albo dell'Accademia Nazionale di Scherma.
8.2 I soli soci persone fisiche hanno la possibilità di accedere alle cariche direttive.
Articolo 9
9.1 I docenti di discipline schermistiche (maestri o istruttori) possono appartenere a qualsiasi categoria di soci. Essi, al pari degli altri soci, hanno diritto a partecipare alle assemblee ed a ricoprire cariche direttive, con le ripartizioni previste agli articoli successivi, a garanzia della prevenzione di eventuali conflitti d'interesse.
Articolo 10
10.1 Le quote sociali devono essere versate entro il mese di marzo per ciascun anno sociale. I soci che, dopo diffida, lascino decorrere l'anno senza mettersi in regola coi pagamenti, sono, previa diffida ed esplicita deliberazione del Consiglio di amministrazione, considerati dimissionari e quindi cancellati dall'albo dell'Ente, fatta comunque salva per l'Accademia l'azione giudiziaria pel recupero delle rate scadute e da scadere.
10.2 Il socio cancellato dall'albo per morosità può ripresentare domanda per ottenere la riammissione solo previa corresponsione delle quote sociali a suo tempo non versate. Il Consiglio di amministrazione può diversamente disporre qualora ne ricorrano validi motivi.
10.3 La frequentazione dei locali dell'Accademia Nazionale di Scherma non è consentita a coloro che non siano in regola con il versamento delle quote sociali o di altri eventuali contributi di frequenza.
TITOLO V- AMMISSIONE DEI SOCI
Articolo 11
11.1 Chi intenda far parte dell'Accademia Nazionale di Scherma come socio deve sottoscrivere domanda diretta al Presidente, firmata da due soci, i quali lo presentino. La domanda, nella quale il richiedente o la richiedente deve dichiarare espressamente di aver preso conoscenza dello Statuto e dei regolamenti e di accettarli nella loro integrità, è approvata dal Consiglio in prima istanza e sottoposta per l'eventuale ratifica all'Assemblea. Essa è successiva mente conservata nell'Archivio del Sodalizio.
11.2 Il richiedente deve avere non meno di 18 anni nel momento in cui la sua domanda è presa in esame.
11.3 La domanda recante i nomi del candidato e dei presentatori è custodita dal Segretario dell'Accademia Nazionale di Scherma e pubblicata nell'albo (che può essere anche digitale) dell'Ente per otto giorni; prima di tale termine non può procedersi alla votazione.
11.4 La votazione è fatta dai soci a scrutinio segreto.
11.5 Le votazioni per socio sono effettuate possibilmente mediante pallino, che ciascun votante pone in apposite urne.
Ogni voto negativo annulla tre affermativi.
11.6 Il candidato non ammesso può ripresentare domanda soltanto un'altra volta, dopo almeno un anno.
11.7 La parità è favorevole al candidato.
11.8 I soci presentatori di soci morosi non potranno presentare altri soci per 5 anni a meno che non si offrano di risarcire l'Accademia per il danno provocato dal socio moroso da loro presentato. Il danno è quantificato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione di Segretario. Con questa azione possono presentare nuovamente soci senza limiti temporali.
11.9 I soci morosi non possono presentare altri soci.
TITOLO VI - DIRITTI DEI SOCI
Articolo 12
12.1 Poiché l'esercizio, la diffusione ed il perfezionamento delle discipline sportive ed in particolare di quelle schermistiche costituiscono precipuo obiettivo dell'Ente, qualora siano disponibili spazi attrezzati per la loro pratica questi dovranno essere a disposizione dei soci.
12.2 Per conseguenza costoro hanno diritto di usare i locali, le armi, gli attrezzi ginnici e quanto altro disponibile per la pratica dello sport, sottoponendosi a tutti i regolamenti in vigore ed in particolare, nel rispetto dell'eventuale regolamento di sala, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VII- CARICHE SOCIALI ED AMMINISTRAZIONE
Articolo 13
13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha l'amministrazione dell'Ente ed è composto da soli soci, denominati Consiglieri, e precisamente da: un Presidente; due Vicepresidenti; un Tesoriere; un Economo; un Segretario; un ViceSegretario; oltre a questi l'assemblea può eleggere fino ad un massimo di cinque consiglieri.
13.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i soci, un Direttore di sala; il predetto ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma non esprime voto.
13.3 I due Revisori dei Conti di cui uno almeno iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, partecipano nelle sole adunanze che riguardano la formazione dei bilanci.
13.4 Il presidente non può appartenere alla categoria dei docenti in attività. I consiglieri appartenenti alla categoria dei docenti di discipline schermistiche in attività, non possono costituire più di un terzo del Consiglio di Amministrazione.
Uno dei due Vicepresidenti deve essere un socio non docente di discipline schermistiche o docente non in attività e l'altro, invece, deve essere docente di discipline schermistiche in attività.
13.5 I due Revisori dei Conti possono anche non essere soci
Essi vengono eletti dall'assemblea in concomitanza con l'elezione del Consiglio di Amministrazione.
13.6 Le cariche sociali sono assunte gratuitamente dai soci dell'Ente. Il Consigliere che abbia sopportato spese, in ragione del suo ufficio, può chiederne il rimborso, presentando adeguata documentazione.
Articolo 14
14.1 Nel caso di dimissioni del Presidente o di cinque Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, che dovrà essere effettuata nel termine di due mesi.
14.2 Nel caso di dimissioni di un numero di Consiglieri inferiore a cinque, il Consiglio convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina dei sostituti, i quali restano in carica fino all'originaria scadenza del mandato del Consiglio.
Articolo 15
15.1 Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale. Al termine del mandato il consiglio rimane in carica fino all'effettuazione delle elezioni.
15.2 Gli uscenti potranno essere riconfermati nelle cariche.
15.3 L'anno sociale è calcolato come l'anno civile.
15.4 Ogni regolamento è riservato al Consiglio di Amministrazione, incluso quello che stabilisce le modalità di svolgimento delle elezioni.
15.5 Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di redigere lo statuto ed il regolamento di gestione delle sezioni territoriali anche rispetto alla gestione finanziaria.
Articolo 16
16.1 Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato almeno ogni sei mesi in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria sempre che il Presi dente lo creda necessario o quando tre Consiglieri ne facciano richiesta al Presidente. Le deliberazioni sono valide con l'intervento di un numero di componenti non inferiore a quattro, presenti personalmente o per delega.
16.2 Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte a maggioranza con la presenza cinque dei suoi componenti incluso il Presi dente, tenendo conto delle deleghe, che sono
ammesse con le stesse modalità e gli stessi limiti previsti per le assemblee (art.34.4). Il Consiglio può svolgersi anche con contatti telematici o in videoconferenza. Il Consiglio è convocato con le stesse modalità previste per le Assemblee. Articolo 17
17.1 Il Presidente può assegnare ai Consiglieri rispettivi incarichi per il buon andamento dell'Amministrazione.
Articolo 18
18.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le tornate del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Tecnica, nonché di ogni altra commissione.
18.2 In caso di parità, il suo voto prevale.
18.3 Nel caso di assenza è rappresentato dal Vicepresidente più anziano d'età e, qualora costoro siano assenti, funge da Presidente il Consigliere più anziano di età.
18.4 Il presidente ha il potere di accendere ed estinguere conti correnti e delegare un altro consigliere adoperarvi ed ha il potere di firmare atti e contratti in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 19
19.1 In relazione alle spese correnti, per altro, i pagamenti possono essere direttamente effettuati anche dall'Economo, dal Segretario, o dai vicepresidenti entro i limiti preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione.
19.2 L'Economo e il Segretario sono depositari del patrimonio sociale nonché degli effetti di uso per il consumo del patrimonio in mobilio ed oggetti dell'arte schermistica.
In conseguenza di che conservano l'inventario degli oggetti che hanno in consegna, e curano l'esatta ed economica esecuzione delle spese a farsi, giusta deliberazione in proposito; controllano a vista inoltre le fatture ed i mandati di pagamento.
19.3 Salvo quanto previsto nel presente articolo, nessuna spesa può ritenersi validamente fatta senza la preventiva autorizzazione del Consiglio e, nel caso di urgenza, potrà ordinaria il Presidente, o il vicepresidente delegato ma sempre con l'accordo del Tesoriere o del Segretario.
Articolo 20
20.1 Il Segretario ha funzioni di Segretario Generale, dirige gli uffici ed il personale burocratico da lui dipendenti. Assiste, con diritto di voto, come ogni altro Consigliere, a tutte le adunanze, sia delle Assemblee, sia dei Consigli di Amministrazione, sia delle commissioni e redige il relativo Verbale. Lo stesso è altresì addetto alla verbalizzazione di quanto discusso e deliberato in ogni altra commissione, è membro di diritto di tutte le commissioni; detti Verbali devono, se del caso, esser letti nelle successive riunioni per essere approvati e firmati. Il segretario cura la redazione e la conservazione dei libri sociali obbligatori previsti dal CTS.
20.2 In assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario.
20.3 Per le spese correnti, il Segretario può direttamente disporre i pagamenti entro i limiti preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 21
21.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della verifica dell'adeguatezza della documentazione di spesa raccolta dal Presidente a giustificazione dei pagamenti effettuati e della predisposizione delle bozze dei Bilanci preventivo e consuntivo per conto del Consiglio di Amministrazione.
21.2 Il Presidente può richiedere in ogni tempo al Tesoriere l'aggiornamento sullo stato degli introiti, dei pagamenti fatti e del fondo rimanente e darne comunicazione al Consiglio per qualsiasi provvedimento.
Articolo 22
22.1 Il personale addetto all'Accademia è nominato dal Presidente su delega del Consiglio di Amministrazione e dipende dai componenti del medesimo incaricati del ramo rispettivo.
Articolo 23
23.1 L'Amministrazione dell'Ente è regolata da un Bilancio Preventivo approvato dall'Assemblea Generale, col relativo Rendiconto Consuntivo; il tutto come nei seguenti articoli stabilito.
23.2 Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare all'Assemblea il Bilancio Preventivo per l'esercizio che comincia.
Articolo 24
24.1 Il Bilancio Preventivo deve rimanere depositato nella Segreteria, ovvero pubblicato all'albo (anche per via web) per due giorni e fino a quando non venga approvato, l'Amministrazione sarà tenuta con le norme e basi dell'esercizio precedente.
24.2 Dovrà presentare inoltre all'approvazione dell'Assemblea nel detto termine del mese di giugno anche il Bilancio Consuntivo della tenuta gestione dell'anno precedente, il quale rendiconto sarà depositato in Segreteria ovvero pubblicato all'albo (anche per via web), nei precedenti due giorni a disposizione dei soci, unitamente alla relazione dei due Revisori.
Articolo 25
25.1 Le spese previste nel Bilancio Preventivo approvato dall'Assemblea vengono effettuate dal Presidente, o da uno dei consiglieri da lui delegato.
25.2 Il Presidente ha l'obbligo di tenere tutto il denaro contante in conto corrente acceso presso un istituto bancario, eccezion fatta per le somme occorrenti per le piccole spese di gestione.
TITOLO VIII- COMMISSIONE TECNICA
Articolo 26
26.1 L'indirizzo, lo sviluppo, la diffusione ed il perfezionamento delle discipline schermistiche sono affidati alla direzione di una Commissione Tecnica, composta dal Presidente del Sodalizio, o da altro socio da lui delegato, e di altri cinque membri.
Articolo 27
27.1 I cinque componenti la Commissione Tecnica (CT) sono scelti dal Consiglio di Amministrazione. Possono esser nominati Commissari Tecnici anche membri dello stesso Consiglio di Amministrazione; in tal caso essi mantengono la doppia qualifica. Il Consiglio può scegliere i Commissari sia tra i soci, sia tra persone estranee all'Ente.
27.2 La nomina della Commissione è sottoposta a ratifica alla prima Assemblea Generale dei soci.
27.3 I Commissari Tecnici restano in carica quattro anni e possono essere designati per i quadrienni successivi.
27.4 Nella discussione delle questioni d'indole tecnico schermistica è obbligatorio far pervenire in Consiglio il parere della Commissione tecnica.
27.5 I Commissari Tecnici non ricevono compenso, ma hanno diritto ad eventuale rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Articolo 28
28.1 Alla Commissione Tecnica compete la pianificazione di tutta l'attività relativa alla gestione tecnico-magistrale dell'Accademia Nazionale di Scherma. Essa, con l'ausilio del Segretario dell'Accademia, può predisporre i testi didattici ed i bandi di esame e può curare i corsi specifici di preparazione da sottoporre ai candidati che intendano sostenere gli esami di idoneità. La Commissione inoltre può proporre e favorire relazioni con le organizzazioni ed associazioni nazionali ed internazionali che operino nel settore magistrale delle discipline schermistiche, con analogia di scopo didattico e formativo ed elabora pareri richiesti a corredo delle proposte od iniziative sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci, quando riguardino materie di ordine tecnico-magistrale.
Articolo 29
29.1 Gli esami per il rilascio dei diplomi magistrali, cui l'Accademia è autorizzata in virtù del quadro normativa di riferimento richiamato altresì agli articoli 1 e 3, e per il conseguimento dei vari titoli tecnici riservati ai docenti sono effettuati in date e con modalità di volta in volta stabilite nel relativo bando predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
29.2 La Commissione di esame per il rilascio dei diplomi magistrali è presieduta e coordinata dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma o da un socio suo delegato ed è inoltre composta da almeno un socio dell'Accademia Nazionale di Scherma, dal Segretario, che non esamina i candidati e non esprime voto, da almeno tre Maestri di discipline schermistiche. La Commissione di esame può comunque essere integrata da altri componenti, secondo quanto stabilito dal bando di cui al comma che precede.
TITOLO IX - LE ASSEMBLEE
Articolo 30
30.1 Le Assemblee Generali sono costituite dai soci.
30.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano nella carica. In assenza dei Vicepresidenti, essa è presieduta dal più anziano di età tra i soci.
Articolo 31
31.1 Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, o da chi ne fa le veci, su sua iniziativa, o per domanda firmata da 10 soci, nella quale deve essere esposto il motivo della convocazione e tutto quello che si chiede di sottoporre alla decisione della Assemblea. La partecipazione all'assemblea può essere effettuata anche da remoto, mediante collegamento telematico.
31.2 In quest'ultima ipotesi la domanda è depositata nell'Ufficio di Segreteria, che ne cura la comunicazione al Presidente dell'Accademia perché provveda. Ovvero è diffusa in via telematica a tutti i soci.
31.3 La domanda deve essere custodita nella Segreteria a disposizione dei soci, in modo che ognuno ne possa prendere visione.
31.4 La convocazione avviene per lettera raccomandata, per telegramma, ovvero per fax o e-mail, PEO, PEC, purché si abbia prova di ricezione. Con le stesse modalità è convocato il Consiglio di Amministrazione. La partecipazione all'assemblea o al Consiglio di Amministrazione può essere effettuata anche da remoto, mediante collegamento telematico.
Articolo 32
32.1 E' di competenza delle Assemblee Generali trattare gli affari riguardanti patrimonio, Bilancio Preventivo e Consuntivo, deliberazioni di massima, nomina di soci nonché dei membri Onorari, elezioni parziali e generali, modifiche dello Statuto, ed ogni altro affare che non sia di ordinario andamento.
Articolo 33
33.1 L'Assemblea Generale è in numero legale nella sua prima convocazione con la presenza del terzo più uno dei soci, tenendo conto delle deleghe. In seconda convocazione è valida con qualunque numero di intervenuti.
33.2 Alle Assemblee nelle quali si debbano discutere ed approvare modifiche dello Statuto sociale, salvo quella di cui al successivo comma, devono essere presenti anche in seconda convocazione, per essere valide le deliberazioni prese, un terzo più uno dei soci., sempre tenendo conto delle deleghe.
33.3 Alle Assemblee nelle quali si debbano discutere ed approvare modifiche degli articoli 2, 18 ultimo comma, 23 quarto comma e 43 terzo comma del presente Statuto, devono essere presenti tutti i soci anche in seconda convocazione e le relative delibere devono essere prese con il consenso unanime degli stessi soci.
33.4 L'eventuale scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci, che nominerà i liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e in applicazione alle vigenti disposizioni di legge sceglieranno le associazioni con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
33.5 Le Assemblee elettive sono presiedute da un socio designato ad hoc e sono convocate con le stesse modalità delle assemblee ordinarie. Per la loro validità è richiesta la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto.
Articolo 34
34.1 L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo. La convocazione avviene con le modalità di cui al presente statuto.
34.2 I termini di convocazione dell'assemblea sono decisi dal CdA tenendo conto dell'oggetto delle deliberazioni.
34.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti ed obbligano anche gli assenti.
34.4 Il voto deve esser dato personalmente; è ammesso tuttavia il voto per delega, ma ciascun votante non può ottenere più di tre deleghe.
Articolo 35
35.1 Le votazioni si fanno a voce, per alzata di mano, salvo il caso di votazioni che per consuetudine parlamentare si fanno per acclamazione.
35.2 Per tutto quello che possa riferirsi a persona deve deliberarsi a voti segreti e così pure quando sia richiesto da 15 soci, meno il caso relativo alla nomina a membri Onorari, soci Onorari, i quali possono esser nominati anche per acclamazione.
35.3 Non può esser messo in discussione alcun argomento che non sia segnato all'ordine del giorno della tornata.
35.4 Se un socio dovesse chiedere di parlare sopra qualunque affare non previsto nel detto ordine del giorno, il Presidente lo invita ad esporre sommariamente la sua proposta e ne fa prender nota per segnarla all'ordine del giorno della prossima Assemblea.
35.5 I processi verbali delle Assemblee sono firmati, anche digitalmente, dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma e dal Segretario, che li prende in consegna.
35.6 I soci PNF, al pari dei soci PF, esprimono un voto ciascuno, sono rappresentati dal rappresentante legale o da un suo delegato.
35.7 I soci PNF non possono ricevere deleghe; qualora il rappresentante del socio PNF sia anche socio PF esprimerà il proprio voto e quello dell'ente, il voto del socio PNF si computa al fine del numero massimo di deleghe che il socio PF può ricevere.
TITOLO X- DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 36
36.1 In ogni comune è possibile affiliare una sezione locale dell'Accademia Nazionale di Scherma.
36.2 Le sezioni locali dell'ANS sono associazioni autonome; i soci delle sezioni non sono soci dell'Accademia Nazionale di Scherma.
36.3 Le sezioni locali dell'ANS sono di diritto soci PNF dell'Accademia Nazionale di Scherma.
36.4 Il CdA ha il compito di redigere ed approvare il regolamento di gestione delle sezioni territoriali anche rispetto alla gestione finanziaria
36.5 Il consiglio di amministrazione dell'ANS ha il potere di nominare un commissario straordinario (scelto tra i soci PF) qualora la sezione non versi la quota ordinaria, quando vi sia una crisi gestionale, irregolarità nella gestione o altre gravi circostanze. il commissario straordinario assume la rappresentanza della sezione e tutti i poteri del consiglio direttivo e dell'assemblea incluso il potere di scioglimento. In caso di scioglimento il patrimonio della sezione è devoluto all'ANS.
Articolo 37
37.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di invitare a dimettersi, di escludere o di radiare dall'Albo dei soci, colui che, dopo richiami del Presidente, non osservi le prescrizioni dello Statuto e dei Regolamenti, che non si comporti correttamente nelle sale dell'Ente stesso, o che, comunque, si renda responsabile di azioni riprovevoli se pur non passibili di sanzioni legali.
Articolo 38
38.1 L'esclusione e la conseguente radiazione dall'Albo sociale sono pronunziate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti. Contro tale provvedimento il socio colpito non ha altra azione che il ricorso all'As semblea, che deve essere convocata nel termine di un mese dal ricorso.
38.2 Il ricorso non può essere presentato oltre 15 giorni dopo la notifica del provvedimento che deve essere fatta a mezzo PEC.
38.3 Non ha diritto di ricorrere all'Assemblea contro il provvedimento del Presidente chi riporta condam1e per reati. dolosi per i quali sia prevista dalla legge una pena superiore nel minimo a tre anni di reclusione e in ogni caso per i delitti in danno di minorenni, per i delitti contro la fede pubblica e per i delitti previsti dal vigente codice penale dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies.
Articolo 39
39.1 È confermata la istituzione del Giurì d'Onore composto da persone con competenze nel campo del diritto e della comunicazione. Esse non devono aver riportato condanne per delitti di cui al precedente articolo.
39.2 Il Giurì è nominato dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni. La carica di consigliere è compatibile con quella di componente del Giurì.
39.3. È confermato il vigente regolamento del Giurì d'Onore in quanto compatibile che il contenuto del rinnovato Statuto; la sua eventuale modifica, che non comporta modifica dello Statuto, è disposta dall'Assemblea dei soci; il testo è depositato a disposizione dei soci, cui può essere comunicato anche telematicamente.
Articolo 40
40.1 Se un socio manca alle leggi dell'onore, il Presidente, o chi ne fa le veci, inviterà il socio che tale mancanza abbia commesso a presentare le sue giustificazioni e discolpe.
40.2 Il Presidente ha l'obbligo di raccogliere quanti elementi utili ed attinenti al fatto gli sia possibile e di trasmettere tale pratica ad un membro del Giurì d'Onore di cui all'annesso regolamento nel termine di 15 giorni dalla nomina del relatore.
40.3 Il Giurì d'Onore, esaminati i fatti e, se crede, intese la parte ed i testimoni, emetterà provvedimento definitivo ed inappellabile.
40.4 L'incolpato che non rispondesse all'invito del Presidente di presentare le sue giustificazioni e discolpe, accetta e conferma l'accusa.
Articolo 41
41.1 Qualunque socio può rivolgere al Presidente domanda per l'espulsione di un altro socio, cui credesse applicabile l'articolo precedente, sempre fornendo i documenti e le ragioni giustificative della sua istanza.
41.2 Nel caso in cui il Presidente trovasse fondata la domanda indirizzatagli,
sentito il Consiglio di Amministrazione, la presenta a norma dell'articolo precedente al Giurì d'Onore per invocare il giudizio sulla condotta del socio accusato ed il provvedimento da adottare.
41.3 Nel caso poi che non constasse al Presidente la verità dell'accusa o che questa risultasse una calum1ia, esso dovrà convocare il Giurì d'Onore - con la stessa procedura innanzi indicata- chiedendo i provvedimenti del caso contro il facile accusatore o contro il calunniatore.
41.4 Il Presidente ha il dovere di mettere in esecuzione il deliberato del Giurì d'Onore.
41.5 Il collegio giudicante del Giurì d'Onore è costituito anche con la presenza di cinque componenti.
Articolo 42
42.1 Il Giurì previsto negli articoli precedenti è competente a giudicare non solo le questioni tra soci dell'Accademia Nazionale di Scherma, ma anche quelle che dovessero sorgere tra un socio ed altre persone o tra persone estranee al sodalizio senza limiti territoriali, sempre che le stesse prestino consenso secondo quanto previsto dall'art. 596 comma secondo del codice penale. Il Giurì dà il suo verdetto nei casi e nelle forme contemplate nel suo regolamento e negli artt. 596 comma secondo del codice penale e 177 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
42.2 Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. Articolo 43
43.1 Qualunque socio, che occupi una carica sia amministrativa, sia tecnica, se per quattro riunioni consecutive non curi di esercitare il suo ufficio, si intenderà decaduto di diritto dalla carica stessa, il Presidente ne promuove la sostituzione in conformità del presente Statuto.
Articolo 44
44.1 E' vietato assolutamente al Presidente, agli amministratori dell'Ente, ai Commissari Tecnici ed al Presidente d'Assemblea accettare qualsiasi questione personale o rispondere personalmente per gli atti derivati dalle loro cariche.
Articolo 45
45.1 Di tutte le controversie che sorgessero fra i soci, e tra questi e gli invitati a frequentare le sale del Sodalizio, ne deve essere immediatamente informa to il Presidente dalle parti interessate per le decisioni che crederà del caso.
45.2 Sono di competenza del Giurì d'onore le condotte che possano integrare gli estremi dell'ingiuria o della diffamazione.
45.3 I soci dell'ANS, per il solo fatto di appartenere all'Ente, sono tenuti ad adire il Giurì d'onore, rinunziando conseguentemente alla giurisdizione ordinaria, qualora ritengano che altro socio abbia tenuto nei loro confronti le richiamate condotte.
45.4 La risoluzione delle dispute, diverse da quelle di competenza del Giurì d'onore, insorte tra i soci o tra i soci e l'Ente può essere demandata dal Presidente ad un Collegio di Probi Viri. Detto collegio è formato da tre consiglieri all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione, esso collegio delibera a maggioranza dei suoi membri ex bono et aequo.
TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 46
46.1 Una copia dello Statuto è affissa nei locali dell'Accademia Nazionale di Scherma, ovvero conservata in segreteria a disposizione dei soci.
Articolo 47
47.1 Ogni altra disposizione statutaria si intende abrogata. Articolo 48
48.1 I soci e i membri Benemeriti transitano nella categoria degli Ordinari.
Articolo 49
49.l. L'attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
REGOLAMENTO DEL GIURI' D'ONORE
Premessa
I soci dell'Accademia Nazionale di Scherma, convinti delle necessità di costituire un collegio di persone ragguardevoli, il quale, sopra invito delle parti, interessato, potesse dare il suo competente giudizio nelle questioni cavalleresche, deliberò nell'Assemblea Generale del 4 luglio 1880 la istituzione del Giurì d'Onore permanente, e questo, riconosciuto dal R. Governo con il Decreto 13 ottobre 1904, ha compiuto opera molto civile, risolvendo onorevolmente e con imparzialità di giudizio numerose e gravi questioni con vantaggio e soddisfazioni delle parti interessate.
Entrato in vigore il codice penale in data l luglio 1931 e il nuovo codice di procedura penale in data 24 ottobre 1989, la esistenza e la funzione del Giurì d'onore sono state mantenute e valorizzate, invero la funzione del predetto Organo giudicante si rileva preziosa anche ai nostri giorni, allo scopo di dirimere controversie in tema di onore e reputazione, tanto tra ì soci dell'Accademia Nazionale di Scherma, quanto tra persone non appartenenti al predetto Ente, che, ai sensi del comma secondo dell'art. 596 del codice penale e degli artt. 177 e ss. del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
Il Giurì ha carattere permanente ed è regolato dalle seguenti norme.
Articolo l
L'Accademia Nazionale di Scherma, in quanto ente legalmente riconosciuto è facultata a nominare i componenti del Giurì d'onore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art 177 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. A tale scopo esso forma l'albo contenete l'elenco delle persone che possono comporlo.
Il Giurì d'Onore permanente è nominato secondo le norme stabilite dallo Statuto. E' composto di 7 giurati, come previsto dall'art. 39 dello Statuto e resta in ufficio anni quattro. Le cariche sono rinnovabili. L'elenco di cui al comma precedente è approvato dal presidente del tribunale di Napoli, al quale si chiede di nominare il presidente e il vicepresidente del Giurì permanente che resta in carica per un quadriennio.
Articolo 2
2.1 Il Giurì delibera con la presenza di almeno 5 membri;
Articolo 3
3.1 Il Giurì è chiamato a dare il giudizio in relazione ad addebiti di offese all'onore e alla reputazione, perseguibili a querela, nel solo caso in cui venga richiesto di pronunziarsi dagli interessati che non appartengano all'Accademia Nazionale di Scherma. I soci dell'Accademia hanno il diritto d'invocare il giudizio del Giurì d'Onore anche unilateralmente per far giudicare la loro condotta in relazione ad addebiti di offese all'onore e alla reputazione, perseguibili a querela, che li vedano opposti ad altri soci.
3.2 Il socio che intenda chiedere il giudizio del Giurì d'Onore sul suo operato rivolge domanda al Presidente, corredata da tutti i documenti riguardanti la questione.
Articolo 4
4.111 Giurì, dietro invito del Presidente dell'Accademia, è tenuto ad emettere giudizio e provvedimento definitivo ed inappellabile sulla condotta di qualunque socio che fosse deferito dal Presidente.
Articolo 5
5.1 Il presidente dell'Accademia ha il dovere di ricevere la domanda di convocazione dello stesso qualora risponda a quanto è stabilito nel presente regolamento.
Articolo 6
6.1 Il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, senza procedere all'esame del merito della questione, verifica se la domanda contenga gli estremi per una questione attinente ad una presunta lesione dell'onore o della reputazione. In tal caso, la trasmette al presidente del Giurì, che designa il relatore e convoca, nel più breve tempo il Giurì, avvisandone le partì interessate.
Articolo 7
7.1 Qualora il relatore abbia necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire documenti può farli richiedere tramite il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, il quale deve attenerli almeno sette giorni prima della convocazione del Giurì.
Articolo 8
8.1 La richiesta di pronunzia del Giurì d'Onore deve essere firmata dalle parti contendenti, preceduta dalla formula seguente: "Noi qui sottoscritti promettiamo sul nostro onore di ritenere come inappellabile il giudizio che sarà emesso dal Giurì d'Onore permanente, e promettiamo di attenerci ed uniformarci a quanto sarà deliberato".
8.2 La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi e dichiarativi dei fatti.
Articolo 9
9.1. Nel caso in cui i votanti siano in numero pari, si estrae a sorte il nome di colui che, pur partecipando alla riunione ed esprimendo la sua opinione non avrà diritto di voto.
Articolo 10
10.1 Svolge il ruolo di Segretario per la tornata il giurato più giovane, o altro Giurato nominato dal Presidente.
10.2 La Pratica espletata sarà consegnata al Segretario dell'Accademia.
Articolo 11
11.1 Il Presidente dichiara aperta la seduta, quindi il Giurì esamina il fatto per cui è stato convocato, dopo aver ascoltato la relazione. Esamina quindi i documenti presentati dalle parti ed, occorrendo, interroga i firmatari e quei testimoni che crederà utili nell'interesse del vero.
- 2. In caso di necessità, è autorizzato ad usare la formula "considerando".
Articolo 12
12.1 Nella seduta è redatto verbale dal Segretario, firmato da tutti gli intervenuti, numerato e protocollato sarà conservato nell'Archivio del Giurì.
Articolo 13
13.1 Prima dello scioglimento della seduta, il Presidente del Giurì invita gli interessati nella sala della riunione ed informa le parti del giudizio emesso, dando loro lettura dei quesiti con le relative risposte.
Articolo 14
14.1 Ciascuna delle parti interessate avrà diritto ad avere una copia della sola parte dispositiva del verbale: copia che sarà firmata dal solo Presidente dell'Accademia, per copia conforme.
Articolo 15
15.1 Il Giurì è facultato a non prendere atto di una domanda nei seguenti casi:
15.1.1 qualora non sia accompagnata dagli allegati richiesti, ovvero non contenga la formula di cui al presente regolamento;
15.1.2 qualora nel giorno ed ora stabilita non si siano dalle parti presentati i chiarimenti richiesti;
15.1.3 qualora si trattasse di fatto contemplato dal Codice Penale come reato perseguibile di ufficio;
15.1.4 qualora fra i contendenti vi fosse persona che non avesse osservato altro giudicato di un Giurì d'Onore;
15.1.5 qualora si propongano quesiti strani e contrari alle convenienze, e che, dietro richiesta, non venissero modificati.
Articolo 16
16.1 Nel caso la domanda venisse respinta o dichiarata inammissibile per le ragioni suesposte o per altre imprevedibili, nel verbale della tornata sarà semplicemente scritto che il Giurì non ha creduto di prendere in considerazione la domanda presentata dai secondi nella vertenza in oggetto.
Articolo 17
17.1 E' vietato tassativamente ai componenti il Giurì d'Onore fare testimoni. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente codice di procedura penale in tema di astensione e ricusazione del giudice.