Accademia Nazionale di Scherma
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News 8/2021

La risposta inviata dal Presidente La Ragione alla nota del Presidente Azzi ricevuta il 30-10-2021.

P.c anche a Pres. CONI, Giunta Nazionale, Società Schermistiche e affiliati FIS, Maestri ed istruttori di scherma.

Caro Paolo, 

leggo con dispiacere una tua lettera inviata ai Presidenti delle associazioni e società affiliate FIS, nella quale attribuisci ad esponenti dell'Accademia di avere rappresentato “contenuti distorti” in merito alla nota querelle che, ormai dal 2017, contrappone gli Enti da noi presieduti.

Non so a cosa tu ti riferisca, ma mi sento di smentire la tua affermazione dato che mai esponenti dell’Accademia hanno rappresentato falsamente, o in maniera distorta, i fatti, quali si sono succeduti in questi anni.

Tuttavia la tua affermazione, benché non corretta, mi dà il destro per chiarire una serie di equivoci in cui, stante il tenore della tua lettera, sembri essere caduto.

Evidentemente chi ti consiglia non sa - ma più probabilmente non vuole - interpretare correttamente leggi, regolamenti e sentenze. Oltretutto, a quanto pare, è in guerra non solo con l’Accademia, ma anche con la sintassi e la semantica perché, ad esempio, confonde "complementare" con "alternativo" (a proposito dell’ultima sentenza del TAR) e dunque travisa il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse" (per usare alla lettera le parole - appunto! - dell'art. 12 delle cc.dd. preleggi).

Per prima cosa, è importante sottolineare come, contrariamente a quanto tu ritieni, il TAR del Lazio, prima, e il Consiglio di Stato, poi, non hanno annullato i bandi perché - come tu sostieni- lo statuto federale allora vigente legittimava la prerogativa dell’Accademia.

Come tu ben sai, lo statuto federale è un regolamento privato che ha “forza di legge” soltanto tra i tesserati ed affiliati FIS, e quindi non può modificare il quadro normativo vigente, specialmente in relazione ad una professione regolamentata e tutelata dalla legge qual è quella afferente all’insegnamento della scherma.

Ebbene, se hai avuto modo di leggere (senza il fuorviante ausilio di consiglieri poco esperti o poco obiettivi) le due sentenze, non può esserti sfuggito quanto colà affermato, che trascrivo testualmente in modo che non possano esserci filtri di sorta alla comprensione del testo: In conclusione ed in sintesi, deve affermarsi l'illegittimità del Regolamento Attuativo SNAQ approvato il 16 gennaio 2017, nella parte in cui ha escluso ogni competenza dell'Accademia Nazionale di Scherma al rilascio dei diplomi magistrali nonché dei bandi di esame per tecnici di scherma di II e III livello indetti nel mese di marzo 2017, in quanto emessi in violazione: a) di una norma consuetudinaria che, in assenza di una espressa previsione di rango legislativo o regolamentare, assurge in materia a fonte del diritto, il cui carattere cogente si ricava dalla sussistenza: del requisito della cd. diuturnitas, del carattere della generalità ed uniformità dell'uso nel tempo, del suo riconoscimento anche in fonti normative espresse (quali, originariamente i regi decreti di approvazione dello Statuto dell'Accademia, oggi, il d.p.c.m. 5 aprile 2016).

La circostanza che la sentenza del TAR richiami anche lo statuto federale che tale prassi ha espressamente recepito e riconosciuto significa soltanto che il precedente Statuto Federale era conforme al quadro normativo delineato e che, nel momento in cui si è auto attribuita il potere di diplomare gli insegnanti di scherma, la Federazione ha violato, non solo il quadro normativo vigente, ma persino il proprio stesso statuto. Insomma, come chiunque dovrebbe essere in grado di comprendere, è lo statuto che deve conformarsi alla legge e non il contrario. Tale comportamento, che oltretutto ha causato un danno economico alle casse federali, non trova alcuna legittimazione ex post nelle modifiche statutarie adottate dall’Assemblea del 2019.

Anche a questo proposito è importante sgombrare il campo da alcune inesattezze: lo statuto licenziato dall’Assemblea non è mai entrato in vigore perché il CONI, a fronte dell’impugnazione proposta dall’Accademia, non lo ha mai inviato in Prefettura per la necessaria iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Il 18 aprile 2020, a seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato le prerogative dell’Accademia, FISe ANS hanno stipulato un accordo con il quale la Federazione si è impegnata a richiedere la nomina di un Commissario ad acta per adeguare lo statuto alla pronuncia del Consiglio di Stato ed entrambe le parti si sono impegnate a sedersi ad un tavolo di trattative. Le trattative, giunte alla redazione di una bozza di accordo che riconosceva la complementarietà dei ruoli tra gli Enti e prevedeva una commissione d’esami mista e l’abbandono dei giudizi, sono state interrotte per l’improvviso ripensamento della FIS. Si tratta, lasciamelo dire, di uno schema che si sta ripetendo con troppa frequenza.

L’Accademia, a questo punto, ha dovuto mantenere fermo il giudizio al TAR, questa volta incentrandolo sull’interpretazione del nuovo testo redatto, nel frattempo, dal Commissario ad acta. Testo che correttamente il TAR del Lazio ha ritenuto conforme alla legge, adottando l'interpretazione suggerita dal CONI e dalla stessa Accademia, nel senso della complementarietà (vedi sopra) dei poteri dei due Enti: di certificazione per l’Accademia e di rilascio dell’abilitazione/licenza sportiva per la Federazione. A fronte di tale convergenza di posizioni con il CONI, l’ANS aveva peraltro chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, dichiarazione a cui la FIS si è opposta. Il Regolamento della Scuola Magistrale, invece, non ha tenuto conto né delle sentenze dei giudici amministrativi, né delle vigenti previsioni normative anche in materia di misure compensative e di avviamento al lavoro, e pertanto è stato impugnato.

Altro importante equivoco in cui sei caduto è sulla normativa di riferimento.

In primo luogo, mi sembra evidente che tu, nel citare la legge istitutiva del CONI, tendi a confondere la formazione con la certificazione delle competenze, dimenticando il D. lgs. n.13/13 e la restante normativa di riferimento. Si tratta di potestà di contenuto differente e, soltanto la prima di esse, cioè la formazione, è riconosciuta al CONI e per delega anche alle Federazioni. Per usare le parole del Consiglio di Stato non è infatti vero che, come afferma la Federazione, l’art. 5, comma 1, lett. a), punto 9), di tale decreto, nel modificare l’art. 4, lett. I-septies del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 2069, ha attribuito al CONI la competenza su alcune professioni, tra cui quella di maestro di scherma: la previsione, infatti, solo stabilisce la competenza del CONI al riconoscimento del titolo professionale rilasciato da paesi comunitari.  Se, dunque, la Federazione agisce su delega del CONI non può attribuirsi poteri che il CONI non ha.

In secondo luogo, dimentichi, o forse non hai letto, la risposta avuta dal Consiglio di Stato circa la vigenza del Regio Decreto del 1880,  che ha affermato che non hanno fondamento i rilievi mossi alla sentenza [si intende: di primo grado] dove collega la competenza esclusiva dell’Accademia al rilascio dei titoli alle previsioni dello Statuto dell’Accademia stessa (approvato dai rr.dd. 21 novembre 1880 e 13 ottobre 1904, e, da ultimo, dal provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli n. 119873 del 12 gennaio 2005) … Oltre ciò, va rilevato che l’appellante non indica la specifica norma che avrebbe tolto all’Accademia e attribuito alla FIS la competenza esclusiva. Tale non è la generica indicazione della competenza ai “titoli sportivi” il cui rilascio è della Federazione. Del resto, più analiticamente vale osservare che la locuzione individua un campo di operatività contiguo ma non coincidente con la competenza in parola; non si ravvisa quindi nemmeno la sovrapposizione da cui deriverebbe l’asserita incompatibilità. Lo stesso è a dirsi per le competenze indicate nel prosieguo dalla Federazione, che non si riferiscono al rilascio di titoli abilitativi dei maestri di scherma, afferendo, invece, ai diversi aspetti della organizzazione e potenziamento dello sport nazionale (art. 2, l. 426 del 1942; art. 2, d.lgs. n. 242 del 1999), formazione dei quadri tecnici (art. 3, comma 4-bis, art. 21, comma 1, e art. 23, comma 1, dello statuto CONI), formazione di atleti, arbitri e tecnici [art. 2, comma 2, lett. g), dello Statuto della Federazione.

Fatte queste precisazioni, mi sembra che tu abbia dimenticato come l’Accademia, persino nelle difese dinanzi al giudice amministrativo, abbia sempre riconosciuto che i titoli sportivi che la Federazione ha il potere di rilasciare sono le licenze sportive necessarie per la permanenza nella Lista Tecnica federale, ma che sono tutt’altro rispetto ai diplomi necessari all’insegnamento, rilasciati dall’Accademia, il cui possesso è necessario per poter conseguire la licenza sportiva dalla FIS. E in questo senso il Regolamento è illegittimo nella parte in cui, oltre alle licenze sportive, attribuisce alla Federazione il potere di rilasciare i diplomi per l’insegnamento della scherma.

L’incontro di Napoli del 7 ottobre scorso mirava a rettificare tale stortura del Regolamento e a creare una commissione comune per il rilascio di entrambi i titoli in unico contesto, e ciò a tutela di coloro che intendono accedere alla professione di maestro o istruttore di scherma. Avrebbe anche potuto porre le basi per una sanatoria nei confronti di coloro che, tratti in inganno dall’illecito iter parallelo escogitato dalla FIS, si trovano in possesso di un titolo invalido.

Quanto, infine, alla tua affermazione circa un cambio repentino di posizione da parte dei rappresentanti dell’Accademia nella prospettiva di una possibile mancata formalizzazione dell’accordo o di un suo venir meno, sono costretto a smentirti. Io sono il Presidente dell’Accademia e il suo rappresentante e non ho mai ricevuto alcuna richiesta di chiarimenti né ti ho risposto alcunché, ed essendo più anziano di te anche dal punto di vista schermistico, mi permetto un’affettuosa tirata d’orecchie al riguardo.

In ultimo, avendo finalmente chiare le motivazioni del vostro imbarazzante voltafaccia, ti rassicuro circa il fatto che il Consiglio di amministrazione dell’Accademia ha dato piena approvazione all’accordo del 7 ottobre e che l’Accademia - essa sì - ha sempre adempiuto gli impegni presi e non ha alcun interesse a non adempiere questo in particolare. Quanto al resto sai bene che nessuno, men che mai l'Accademia, potrebbe impedire alla federazione di sostenere le proprie pretese, per quanto infondate, nel caso in cui l’accordo venisse meno, e quindi mi sento di rassicurarti pubblicamente che la speciosa ragione del vostro passo indietro non ha fondamento.

Sperando di aver chiarito - una volta per tutte - la normativa vigente, la posizione dell’Accademia e l’inconsistenza dei timori tuoi e del Consiglio, invito, tuo tramite, il Consiglio Federale a ratificare l’accordo così proficuamente raggiunto il 7 ottobre 2021.

 

Cordialmente,            

Il Presidente

Dott. Pasquale La Ragione

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