Dopo molti anni è stato nuovamente istituito il Giurì d’Onore dell’Accademia Nazionale di Scherma, che a tanto è facultata in quanto Ente morale.
Come previsto dal vigente quadro normativo, l’Organismo è stato approvato dal Presidente del Tribunale di Napoli (con il provvedimento che si allega).
Il Giurì è competente a dirimere le controversie in tema di ingiuria e diffamazione ed eventualmente a liquidare, equitativamente, i danni. Le parti che, di comune accordo, decidono di rivolgersi ad esso, rinunziano, per ciò solo, ad adire l’autorità giudiziaria italiana. Le decisioni del Giurì, che le parti si impegnano a rispettare, sono inappellabili. Il Giurì può essere attivato, non solo dai soci dell’Accademia, ma da chiunque ritenga di percorrere questa “via alternativa” alla giurisdizione ordinaria. Esso dunque può rappresentare un meccanismo deflattivo del carico giudiziario.
I riferimenti normativi sono: art. 596 comma 2 codice penale, artt. 177 e seguenti disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.