NEWS 3/2021
Comunicato: Sentenza TAR su ricorso statuto FIS
L’Accademia Nazionale di Scherma e la FIS sono titolari di competenze complementari nel campo, rispettivamente, dell’insegnamento della scherma (ANS) e di formazione dei tecnici sportivi in ambito federale (FIS).
L’Accademia è ente competente per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze necessarie all’insegnamento della scherma”
Così ha riconosciuto il Tar del Lazio nella sentenza depositata ieri, confermando che la Federazione Italiana Scherma non è competente al rilascio dei diplomi magistrali, bensì delle “licenze Snaq” vale a dire l’atto successivo al rilascio del diploma magistrale, necessario per l'iscrizione nella Lista tecnica federale secondo le indicazioni contenute nello statuto FIS.
Si tratta, ha chiarito il Tar, di potestà complementari e non alternative fra loro. Per conseguenza il titolo necessario all’insegnamento della scherma anche in ambito olimpico, vale a dire il diploma magistrale, continuerà ad essere rilasciato dall'Accademia. Successivamente la FIS potrà rilasciare la licenza federale, valida esclusivamente in ambito FIS, che consentirà di svolgere l'attività di insegnamento come tecnico federale.
L’Accademia esprime soddisfazione per l'esito del giudizio auspicando che la complementarietà indicata dal Tar si traduca in collaborazione sotto la vigilanza del CONI.
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