Si ricorda che, in base all’ultima sentenza del TAR Lazio (4592/2021, pubblicata il 19.4.2021), l’ANS e la FIS sono titolari di potestà complementari e non alternative fra loro. Il titolo necessario per l’insegnamento della scherma, anche in ambito olimpico, è e rimane il diploma magistrale rilasciato dall’Accademia. La FIS infatti non ha competenza al rilascio dei diplomi magistrali, ma delle (complementari!) “licenze Snaq”, titolo eventuale e successivo al rilascio del diploma magistrale e, in base alle indicazioni contenute nello statuto FIS, necessario per l'iscrizione nella lista tecnica federale. L’invalidità dei diplomi federali FIS è stata decretata dalle precedenti sentenze del Giudice amministrativo (TAR Lazio 2191/2019, pubblicata il 18.2.2019 e Consiglio di Stato 1852/2020, pubblicata il 16.3.2020) che hanno annullato il bando e i diplomi stessi. È ovvio che un nuovo statuto e/o un nuovo regolamento federale non possono “porre nel nulla” la decisione irrevocabile di una sentenza del Consiglio di Stato. Non a caso sono stati rinviati a giudizio per il delitto di esercizio abusivo della professione di maestro di scherma soggetti che la esercitavano senza essersi muniti di valido diploma (quello dell’ANS).