Il TAR del Lazio ha rigettato l'istanza cautelare presentata dall’Accademia Nazionale di Scherma per carenza del presupposto del danno grave ed irreparabile in quanto "l’attività della Federazione, ove dovesse essere ritenuta illegittima dal Giudice amministrativo, potrebbe essere annullata dalla medesima Federazione".
Auspichiamo che la Federazione accolga il suggerimento. Restiamo, ora, in attesa del giudizio di merito.