In data 12 febbraio il TAR Lazio ha emesso la sentenza 2728/24 con la quale ha rigettato i ricorsi dell’Accademia Nazionale di Scherma avverso il regolamento della scuola per la formazione e l’abilitazione dei “tecnici sportivi di scherma” e i relativi bandi.
L’Accademia valuterà ovviamente se impugnare la decisone innanzi al Consiglio di Stato, tuttavia ritiene utile evidenziare alcuni passaggi della sentenza in questione. Infatti il Giudice amministrativo ha voluto individuare con precisione le sfere di competenza dei due Enti, affermando, tra l’altro, che coloro che si diplomano presso l’ANS sono professionisti a tutti gli effetti, che dunque possono insegnare “anche in contesti non federali (ad esempio, presso istituti scolastici)”, laddove i “tecnici” svolgono la loro attività “esclusivamente nell’ambito della federazione”, operando in regime sportivo dilettantistico, secondo quanto asserito dalla federazione stessa. Tale ultima affermazione necessiterebbe, tuttavia, di riscontro fattuale, dal momento che, come è noto, anche il “tecnico” presta attività lavorativa in maniera continuativa, spesso in posizione subordinata e dietro adeguata retribuzione. Per altro, qualificare dilettantistica la prestazione dei commissari tecnici appare davvero fuori luogo, anche in ragione degli elevati compensi, equiparabili a quelli di un alto dirigente ministeriale. Si deve allora dedurre che il titolo di Maestro sia onnicomprensivo, mentre la qualifica di “tecnico” abbia rilievo solo endofederale.