Il Presidente del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisabetta Garzo,
premesso che l’Assemblea dell’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, in data 6 febbraio 2023, ha comunicato di aver ratificato la nomina dei componenti del Giurì d’Onore secondo le indicazioni di cui al vigente Statuto ed al Regolamento dell’Ente;
letto l’art.177, comma 4, c.p.p. dispone procedersi ad approvazione delle suddette nomine e segnatamente:
dott. Adriano Albano - giornalista,
ing. Giovanni D’Agresti – giornalista;
prof. Alfredo De Vita – docente universitario;
dott. Maurizio Fumo – magistrato in pensione,
prof. Luigi Kalb – docente universitario;
avv. Nathalie Mensitieri del foro di Napoli;
avv. Paola Puglisi del foro di Palermo
Nomina quale Presidente del Giurì d’Onore il dott. Maurizio Fumo.
Napoli, 27.3.2023
REGOLAMENTO DEL GIURI' D'ONORE
Premessa
I soci dell'Accademia Nazionale di Scherma, convinti delle necessità di costituire un collegio di persone ragguardevoli, il quale, sopra invito delle parti, interessato, potesse dare il suo competente giudizio nelle questioni cavalieresche, deliberò nell'Assemblea Generale del 4 luglio 1880 la istituzione del
Giurì d'Onore permanente, e questo, riconosciuto dal R. Governo con il Decreto 13 ottobre 1904, ha compiuto opera molto civile, risolvendo onorevolmente e con imparzialità di giudizio numerose e gravi questioni con vantaggio e soddisfazioni delle parti interessate.
Entrato in vigore il codice penale in data lluglio 1931 e il nuovo codice di procedura penale in data 24 ottobre 1989, la esistenza e la funzione del Giurì d'onore sono state mantenute e valorizzate, invero la funzione del predetto Organo giudicante si rileva preziosa anche ai nostri giorni, allo scopo di dirimere controversie in tema di onore e reputazione, tanto tra ì soci dell'Accademia Nazionale di Scherma, quanto tra persone non appartenenti al predetto Ente, che, ai sensi del comma secondo dell'art. 596 del codice penale e degli artt. 177 e ss. del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
Il Giurì ha carattere permanente ed è regolato dalle seguenti norme.
Articolo l
L'Accademia Nazionale di Scherma, ìn quanto ente legalmente riconosciuto è facultata a nominare i componenti del Giurì d'onore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art 177 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. A tale scopo esso forma l'albo contenete l'elenco delle persone che possono comporlo.
Il Giurì d'Onore permanente è nominato secondo le norme stabilite dallo Statuto. E' composto di 7 giurati, come previsto dall'art. 39 dello Statuto e resta in ufficio anni quattro. Le cariche sono rinnovabili. L'elenco di cui al comma precedente è approvato dal presidente del tribunale di Napoli , al quale si chiede di nominare il presidente e il vicepresidente del Giurì permanente che resta in carica per un quadriennio.
Articolo 2
2.1 Il Giurì delibera con la presenza di almeno 5 membri;
Articolo 3
3.1 Il Giurì è chiamato a dare il giudizio in relazione ad addebiti di offese all'onore e alla reputazione, perseguibili a querela, nel solo caso in cui venga richiesto di pronunziarsi dagli interessati che non appartengano all'Accademia Nazionale di Scherma. I soci dell'Accademia hanno il diritto d'invocare il giudizio del Giurì d'Onore anche unilateralmente per far giudicare la loro condotta in relazione ad addebiti di offese all'onore e alla reputazione, perseguibili a querela, che livedano opposti ad altri soci.
3.2 Il socio che intenda chiedere il giudizio del Giurì d'Onore sul suo operato rivolge domanda al Presidente, corredata da tutti i documenti riguardanti la questione.
Articolo 4
4.111 Giurì, dietro invito del Presidente dell'Accademia, è tenuto ad emettere giudizio e provvedimento definitivo ed inappellabile sulla condotta di qualunque socio che fosse deferito dal Presidente.
Articolo 5
5.1 Il presidente dell'Accademia ha il dovere di ricevere la domanda di convocazione dello stesso qualora risponda a quanto è stabilito nel presente regolamento.
Articolo 6
6.1 Il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, senza procedere all'esame del merito della questione, verifica se la domanda contenga gli estremi per una questione attinente ad una presunta lesione dell'onore o della repu tazione. In tal caso, la trasmette al presidente del Giurì, che designa il relatore e convoca, nel più breve tempo il Giurì, avvisandone le partì interessate.
Articolo 7
7.1 Qualora il relatore abbia necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire documenti può farli richiedere tramite il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, il quale deve attenerli almeno sette giorni prima della convocazione del Giurì.
Articolo 8
8.1 La richiesta di pronunzia del Giurì d'Onore deve essere firmata dalle parti contendenti, preceduta dalla formula seguente: "Noi qui sottoscritti promettiamo sul nostro onore di ritenere come inappellabile il giudizio che sarà emesso dal Giurì d'Onore permanente, e promettiamo di attenerci ed uniformarci a quanto sarà deliberato".
8.2 La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi e dichiarativi dei fatti;
Articolo 9
9.1. Nel caso in cui i votanti siano in numero pari, si estrae a sorte il nome di colui che, pur partecipando alla riunione ed esprimendo la sua opinione non avrà diritto di voto.
Articolo 10
10.1 Svolge il ruolo di Segretario per la tornata il giurato più giovane, o altro Giurato nominato dal Presidente.
10.2 La Pratica espletata sarà consegnata al Segretario dell'Accademia.
Articolo 11
11.1 Il Presidente dichiara aperta la seduta, quindi il Giurì esamina il fatto per cui è stato convocato, dopo aver ascoltato la relazione. Esamina quindi i documenti presentati dalle parti ed, occorrendo, interroga i firmatari e quei testimoni che crederà utili nell'interesse del vero.
11. 2. In caso di necessità, è autorizzato ad usare la formula "considerando".
Articolo 12
12.1 Nella seduta è redatto verbale dal Segretario, firmato da tutti gli intervenuti, numerato e protocollato sarà conservato nell'Archivio del Giurì.
Articolo 13
13.1 Prima dello scioglimento della seduta, il Presidente del Giurì invita gli interessati nella sala della riunione ed informa le parti del giudizio emesso, dando loro lettura dei quesiti con le relative risposte.
Articolo 14
14.1 Ciascuna delle parti interessate avrà diritto ad avere una copia della sola parte dispositiva del verbale: copia che sarà firmata dal solo Presidente dell'Accademia, per copia conforme.
Articolo 15
15.1 Il Giurì è facultato a non prendere atto di una domanda nei seguenti casi:
15.1.1 qualora non sia accompagnata dagli allegati richiesti, ovvero non contenga la formula di cui al presente regolamento;
15.1.2 qualora nel giorno ed ora stabilita non si siano dalle parti presentati i chiarimenti richiesti;
15.1.3 qualora si trattasse di fatto contemplato dal Codice Penale come reato perseguibile di ufficio;
15.1.4 qualora fra i contendenti vi fosse persona che non avesse osservato altro giudicato di un Giurì d'Onore;
15.1.5 qualora si propongano quesiti strani e contrari alle convenienze, e che, dietro richiesta, non venissero modificati.
Articolo 16
16.1 Nel caso la domanda venisse respinta o dichiarata inammissibile per le ragioni suesposte o per altre imprevedibili, nel verbale della tornata sarà semplicemente scritto che il Giurì non ha creduto di prendere in considerazione la domanda presentata dai secondi nella vertenza in oggetto.
Articolo 17
17.1 E' vietato tassativamente ai componenti il Giurì d'Onore fare testimoni. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente codice di procedura penale in tema di astensione e ricusazione del giudice.